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Certificazione Energetica degli Edifici

Con l'introduzione del D. Lgs. 192/2005  e sue successive modifiche ed integrazioni si definiscono i limiti relativi alle prestazioni energetiche degli edifici.  In particolare tale Decreto ha lo scopo di:

- Definire una metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche di un edificio
- Applicare dei requisiti energetici alle nuove costruzioni
- Definire dei criteri generali per la certificazione energetica
- Definire le modalità per le ispezioni periodiche degli impianti di climatizzazione
- Definire dei criteri per la qualificazione e indipendenza di certificatori ed ispettori
- Consentire la raccolta di dati per l’orientamento della politica energetica
- Consentire una corretta informazione e sensibilizzazione degli utenti finali, aggiornamento degli operatori del settore

Il documento di Certificazione Energetica permette di classificare un edificio in funzione dei suoi consumi energetici di energia primaria. In particolare sono state messe a punto n°8 classi energetiche (da A+ a G) ciascuna delle quali caratterizzata da un valore minimo e massimo di consumo energetico. Un edificio di conseguenza, in funzione del suo consumo energetico, apparterrà ad una precisa classe energetica. 

In Emilia Romagna ad esempio  le classi sono state definite dal D.lgs. 156/08 in cui si riporta:

Classi1_ER Classi2_ER

Il certificato ACE (Attestato di Certificazione Energetica) ha lo scopo di individuare il consumo energetico dell'edificio e quindi la classe di appartenenza dello stesso. Tale documento risulta essere necessario, così come previsto dall’art. 6, comma 1-bis, lettera c) del D. Lgs. 192/2005 nei seguenti casi:

- Dal 08 ott. 2006 per:     edifici di nuova costruzione
   ristrutturazione integrale dell’involucro (superficie utile superiore a 1000 m²)

   demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria (superficie utile superiore a 1000 m²)

- Dal 1°luglio 2007 per gli edifici di superficie utile superiore a 1000 m²nel caso di trasferimento oneroso dell’intero immobile
- Dal 1°luglio 2008 per gli edifici di superficie utile fino a 1000 m²nel caso di trasferimento oneroso dell’intero immobile con esclusione delle singole unitàimmobiliari
- Dal 1°luglio 2009 per le singole unitàimmobiliari nel caso di trasferimento a titolo oneroso (compravendita).

La Regione Emilia Romagna ha approvato l’ “Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici”, che riguarda non solo le abitazioni, ma anche gli edifici in uso alle imprese artigiane, industriali, agricole e del terziario  con D.lgs. n°156

Il provvedimento regionale dà avvio alla Certificazione Energetica degli edifici, dalla classe A+ dei più virtuosi a scendere.

Il certificato energetico di un edificio, di durata decennale, può essere rilasciato solo da un soggetto qualificato e "accreditato" dalla Regione. 

Lo studio tecnico Pro Energy è accreditato dalla Regione Emilia Romagna e Lombardia ad elaborare l’Attestato di Certificazione Energetica provvedendo agli obblighi di legge.


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