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Energy Management
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Lo studio Pro Energy è in grado di dare consulenze di energy management a strutture pubbliche/private che vogliano avere un controllo sui consumi energetici. E' infatti una esigenza crescente ridurre i costi energetici al fine di aumentare la competitività, avere maggiore visibilità sul mercato e ridurre la produzione di inquinanti immessi in atmosfera. A tale scopo è stata identificata già dalla Legge 10/91 la figura dell' Energy Manager, cioè un tecnico con conoscenza multi-settoriale al quale è affidata la responsabilità della conservazione e dell’uso razionale dell’energia.
In Italia, il coordinamento degli Energy Manager nominati ai sensi della legge 10/91 è mantenuto dalla F.I.R.E. (Federazione Italiana per l'uso Razionale dell'Energia), mentre la formazione degli stessi è affidata all'Enea. Gli stessi organismi inoltre sono incaricati della formazione di tecnici in grado di svolgere compiti di energy management. Lo studio Pro Energy è qualificato a svolgere attività di energy management.
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Compito dell'Energy Manager è quello di ridurre i costi per l'approvviggionamento dei vettori energetici, effettuare indagini sui consumi attuali e di proporre soluzioni /interventi di risparmio energetico. Ciò può essere ottenuto attraverso due principali strategie: |
| 1 | Strategie di mercato | Contrattazione e scelta del fornitore di energia Oggi tutte le imprese, senza limiti di consumo minimo, possono identificare sul mercato libero fornitori alternativi all'esistente e negoziare una serie di elementi commerciali significativi (prezzo, condizioni di fornitura, etc.) realizzando concreti risparmi. |
| 2 | Strategie tecnologiche | Proposte di interventi di efficienza energetica A seguito di una indagine sui consumi attuali, è possibile elaborare delle proposte di risparmio energetico sia attraverso interventi di efficienza energetica (sugli impianti, sull'edificio, sul processo produttivo, etc.) sia proponendo nuove tecnologie impiantistiche. |
| Compito dell’Energy Manager, e della Pro Energy in tale ambito, è quello di rilevare attraverso adeguate diagnosi energetiche, esperienza e strumentazione i consumi energetici per le principali utenze termiche ed elettriche, quali la climatizzazione, l’involucro edilizio, le centrali termiche, le centrali frigorifere e il trattamento dell’aria, i servizi, gli impianti elettrici e l’illuminazione. Da tali dati l’Energy Manager deve poi estrapolare un piano per la gestione razionale dell’energia all’interno della struttura analizzata, proponendo eventualmente anche l’impiego di impianti ad energie alternative, quali solare termico, fotovoltaico, geotermico, cogenerazione, ..... | ![]() |
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Riferimenti normativi principali |
| Legge 10/1991 – art.19 |
Obbligo di nomina dell’Energy Manager per i soggetti consumatori di energia industriali con consumi maggiori di 10.000 tep/anno compresa la Pubblica Amm.ne e gli Enti Pubblici per i quali i consumi siano superiori a 1.000 tep/anno. (Nel caso di Amministrazioni Pubbliche, il consumo di 1.000 tep/anno corrisponde a circa il consumo energetico di un Comune di circa 10.000 abitanti). Le sue funzioni devono essere:1) Individuare azioni, interventi, procedure e quant'altro necessario per promuovere l'uso razionale dell'energia. 2) Assicurare la predisposizione di bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici finali. 3) Predisporre i dati energetici di verifica degli interventi effettuati con contributo dello Stato. |
| D.lgs. 192/05 |
Facendo riferimento
all’obbligo, istituito dalla legge 10/91 nei confronti degli edifici di
proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico “di soddisfare il fabbisogno
energetico degli stessi favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia o
assimilate salvo impedimenti di natura tecnica od economica” (così come
successivamente definiti dal D.P.R. 412/93)… Il decreto impone l’obbligo di presentazione della Relazione Tecnica ed in particolare … tale relazione progettuale dovrà essere obbligatoriamente integrata attraverso attestazione di verifica sulla applicazione della norma a tal fine redatta dal Responsabile per la Conservazione e l’Uso Razionale dell’Energia nominato. |
| DM 21.12.2007 | Evidenzia come i progetti predisposti per acquisire i c.d. Certificati Bianchi al fine di conseguire gli obiettivi dei Decreti nella riduzione dei consumi finali di Energia possano essere eseguiti anche dai soggetti tenuti alla nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, che hanno effettivamente provveduto a tale nomina,i quali realizzano misure o interventi che comportano una riduzione dei consumi di energia primaria maggiore di una soglia minima, espressa in TEP,determinata dall'AEEG. |
| D.Lgs 115/2008 |
Prendendo spunto dal
fatto che l’Allegato II del Decreto provvede alla dettagliata definizione del
Contratto Servizio Energia, qualora il
Committente il CSE sia un Ente Pubblico: 1) esso dovrà
provvedere ad indicare un tecnico di controparte incaricato di monitorare stato
dei lavori e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali; |
Per quanto riguarda
inoltre la situazione specifica della Regione Emilia Romagna, La Regione
Emilia Romagna estende l’obbligo del D.lgs 192/05 a … tutti i soggetti tenuti a
nominare un Energy Manager e relativamente alla verifica di tutte le norme
della normativa regionale in termini di Rendimento Energetico e Certificazione
Energetica degli edifici.
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